DANNI INDIRETTI

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18 Novembre 2019

DANNI INDIRETTI
Effetti e conseguenze dell'interruzione dell'attività


Per “Danni indiretti” si intendono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall’evento, ma da esso derivanti.

Si possono suddividere in danni materiali e in danni da interruzione di esercizio. Nel primo caso si inquadrano i danni ai beni che sono consequenziali all’evento dannoso, nel secondo si stima la perdita economica che deriva dall’impossibilità di svolgere la normale attività a seguito dell’evento stesso.

 

Da una recente analisi su un importante campione di imprese operanti nel settore industriale, commerciale, edilizio e di servizi è emersa una poca conoscenza che le imprese hanno nei confronti dei rischi correlati ai danni derivanti dall’interruzione dell’attività.

E’ prudente consuetudine che le imprese coprano i rischi conseguenti alla propria attività, con polizze All Risk per danni diretti o con altre polizze specifiche.

Non è invece frequente che vengano assicurati i danni indiretti causati da sinistri spesso più rilevanti che comportino il fermo dell’attività e della produzione specifica dell’impresa con un conseguente importante contraccolpo economico.

 

I costi dei danni indiretti sono molto variabili, legati alla durata del fermo dell’attività nonché al tipo di organizzazione produttiva dell’impresa ed al prodotto.

Ovviamente l’impresa deve adoperarsi per limitare la durata del fermo di attività al fine di contenere tutta una serie di costi che rimarrebbero a suo carico anche se inattiva quali, ad esempio, personale, mutui, affitti, quote fisse dei consumi energetici, assicurazioni, consulenze ed altro.

 

Una polizza assicurativa specifica coprirebbe i rischi dei danni indiretti indennizzando la perdita dovuta alla riduzione dei ricavi dalle vendite o dai servizi.

L’evoluzione di questo genere di polizze negli ultimi decenni ha portato ad un susseguirsi di coperture più o meno adeguate alla reale perdita, fino all’ideazione della polizza cosiddetta sul Margine di Contribuzione (MdC) verosimilmente molto vicina al reale danno economico che potrebbe subire l’azienda.

 

Il documento base su cui strutturare la copertura è il bilancio, redatto nella forma stabilita dalla IV Direttiva CEE (bilancio civilistico).

Prelevando dal Conto Economico alcune poste di bilancio, opportunamente «pesate», si possono costruire via via i parametri utili al calcolo della somma da assicurare.