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24 Ottobre 2019
IMMOBILI DONATI
Compravendita e locazione
Tutelarsi da possibili azioni di restituzione o di riduzione
Non sempre nella compravendita e nella locazione di un immobile si presta attenzione alla provenienza dello stesso, in particolare se proviene da una donazione.
Il nostro ordinamento giuridico tutela la trasmissione del patrimonio nell’ambito della famiglia anche attraverso il diritto riconosciuto a taluni familiari - i legittimari - che possono rientrare in possesso di una proprietà che in passato è stata oggetto di donazione oppure ottenerne il controvalore monetario.
COSA DICE LA LEGGE: DIRITTO ALLA RESTITUZIONE E/O ALLA RIDUZIONE
L’articolo 563 del codice civile riconosce ai legittimi eredi del donante, nei dieci anni successivi la morte dello stesso, di poter esercitare l’azione legale di restituzione/riduzione, con l’obbiettivo di far valere i propri diritti ereditari. In altri termini il legittimo familiare del donante, per la sua quota di eredità, può richiedere di tornare in possesso dell’immobile donato (restituzione) oppure di ottenere il controvalore monetario dell’immobile stesso (riduzione).
Tale richiesta può essere estesa, nei vent’anni dal decesso del donante, anche al terzo acquirente dell’immobile, nel caso che ci sia stato un ulteriore passaggio di proprietà, terzo acquirente che potrà comunque optare per la restituzione dell’immobile o pagarne l’equivalente in denaro.
EFFETTI SUL VALORE E L’ACCESSO AL CREDITO
La normativa è oltremodo penalizzante poiché non solo l’immobile, soggetto a tale rischio, perde valore rispetto alle normali quotazioni di mercato ma anche il proprietario incontrerà difficoltà ad accedere al credito in quanto l’ente finanziatore non è propenso a finanziare la compravendita o la ristrutturazione di un immobile con rischio di restituzione/riduzione
TUTELA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI ECONOMICI E FINANZIARI
Il rischio economico e finanziario derivante dall’eventuale azione di restituzione che abbia per oggetto beni immobili di provenienza donativa può essere coperto da apposita polizza assicurativa che garantisce al beneficiario:
· il valore del bene immobile in caso di richiesta di restituzione;
· la somma richiesta dai legittimari a seguito dell’esercizio dell’azione di riduzione;
· le spese sostenute o il mancato guadagno liquidati a conclusione del giudizio definitivo;
· i danni derivanti, in caso di locazione dell’immobile, dovuti ad un conduttore costretto a liberare l’immobile nel caso di restituzione.
I beneficiari della polizza sono i soggetti che hanno acquistato/locato l’immobile di provenienza donativa nonché gli istituti di credito che ne abbiano finanziato l’acquisto.
La polizza può essere attivata sia contestualmente all’atto di donazione sia successivamente