L’ ASSICURAZIONE D&O

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23 Novembre 2023

L'ASSICURAZIONE D&O
Directors' and Officiers' Liability

All’inizio degli anni 2000, anche a seguito di rilevanti scandali finanziari italiani ed internazionali, in tutto il mondo furono assunti provvedimenti che se da un lato fornivano maggiori diritti e tutela agli investitori, dall’altro lato aumentavano la responsabilità in capo al management ed agli organi di controllo. In Italia la riforma dei sistemi di governance fu regolata con il Dlgs n° 6/2003 “riforma del diritto societario”, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, decreto che non solo poneva maggior responsabilità a carico degli organi di gestione e controllo delle società, ma chiamava anche i componenti di tali organi a rispondere, per comportamento colposo o atto illecito, con il proprio patrimonio personale, illimitatamente.


Il mercato assicurativo si è pertanto mosso, prendendo spunto da quanto già con efficacia era in funzione sui mercati a giurisdizione anglosassone (Stati Uniti compresi), per mettere a disposizione della clientela una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i componenti di organi di gestione e controllo di società, polizza comunemente chiamata D&O (Directors’ and Officiers’ Liability).


La stessa è diventata ulteriormente attuale a seguito della pubblicazione del neo articolo di legge 2086 del Codice Civile - Gestione dell’impresa - che obbliga il management ad avere gli adeguati assetti organizzativi societari. 

La polizza D&O prevede la copertura per gli atti illeciti commessi da amministratori, sindaci e dirigenti nello svolgimento del proprio incarico nonché da qualsiasi dipendente con funzioni apicali o con mansioni rilevanti. La polizza D&O protegge il patrimonio personale delle persone assicurate dalle richieste di risarcimento da parte di terzi quali, ad esempio, la società e le sue controllate, i creditori sociali, i singoli soci, i dipendenti, i consulenti, le banche.  

È assicurato anche il management delle società controllate oltre che il management nominato dalla società contraente nell’ambito di società partecipate. La copertura può essere estesa inoltre anche alla società stessa contraente a copertura della responsabilità pre-contrattuale, per errori in materia del diritto di lavoro quali ad esempio l’illegittimo demansionamento od il licenziamento illegittimo, dell’infedeltà dei dipendenti e dell’attività di verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.


·         Il periodo di copertura

La polizza è in forma "Claims Made" e copre le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti del management avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante il medesimo periodo. Le richieste di risarcimento oggetto di copertura riguardano errori del management nell’ambito della funzione aziendale commessi anche in data antecedente il periodo di assicurazione, purché non noti al momento della stipula della polizza. 

·         Chi può accedere ad una copertura D&O

Tutti gli esponenti di società di capitali, micro, piccole e medie imprese, cooperative, società consortili, associazioni, enti e fondazioni, comprese le società di nuova costituzione, le società private partecipate da enti pubblici ed enti o associazioni senza scopo di lucro.

E’ possibile comprare la garanzia anche a titolo personale laddove la società non sia interessata alla polizza.  

·         I limiti di indennizzo

Le compagnie mediamente offrono massimali che variano da un minimo di € 500.000,00 fino ad un massimo di € 10.000.000,00. I limiti di indennizzo riguardano sia il massimale per ogni reclamo sia il massimale globale del periodo. 

·         Le spese legali

E’ prevista la copertura di costi e spese fino ad un massimo del 25% in aggiunta al limite di indennizzo base. A richiesta, costi e spese eccedenti tale percentuale possono essere pagati dagli assicuratori fino a concorrenza di un ulteriore 25% del limite di indennizzo. 

·         Come comprare una polizza D&O

È richiesta la compilazione di un questionario contenente informazioni generali che riguardano l’attività, eventuali situazioni pregresse e la capacità economica e patrimoniale della società. 

·         Attivazione garanzia postuma (in caso di non rinnovo)

Alla scadenza del contratto e nel caso in cui la polizza non venisse rinnovata, su richiesta degli assicurati è possibile estendere la copertura fino a 5 anni consecutivi a fronte del pagamento di un premio unico ed anticipato per il periodo aggiuntivo.  

·         Il premio

È solitamente commisurato al fatturato / totale attivo, all’area di attività della società ed al massimale prescelto.

  

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