LA NUOVA LEGGE SULL’OMICIDIO STRADALE

Con la legge n. 41 art. 589bis e 590bis del 23 marzo scorso sono stati introdotti i reati di OMICIDIO STRADALE e di LESIONI PERSONALI STRADALI che:  

hanno inasprito le sanzioni in maniera rilevante
hanno introdotto la procedibilità d'ufficio in caso di lesioni anche solo “gravi” (40 gg di prognosi)
hanno introdotto due nuove circostanze aggravanti: lo stato psicofisico dell’automobilista al momento dell’incidente (ebbrezza o effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope) e la correttezza del comportamento al volante nel rispetto del codice della strada

elevando il minimo della pena a 5 ANNI DI RECLUSIONE ED IL MASSIMO A 18 ANNI, a seconda della gravità del reato e delle aggravanti contestate.
Riguardo la procedibilità d'ufficio, rileviamo che con le vecchia normativa in caso di lesioni gravi la Compagnia d'assicurazione (RCA) risarciva il terzo danneggiato ed, in assenza di querela di parte, il fatto non aveva altro seguito.

CON LA NUOVA LEGGE nel momento in cui risultano lesioni gravi, scatta automaticamente la procedibilità d'ufficio, con conseguente procedimento penale.
La Compagnia di RCA pagherà i costi di risarcimento, ma non sosterrà le spese per la difesa penale del soggetto che ha commesso il reato.

A fronte di un procedimento penale l’unica tutela è quella di sfruttare al meglio il “diritto alla difesa”, affidandosi ad un avvocato esperto, magari affiancato da un consulente tecnico specializzato ed altrettanto competente. Tutto questo comporta dei costi sicuramente elevati, costi che possono però essere presi in carico da una polizza di difesa legale.

Con un premio variabile tra € 50,00 ed € 100,00 annui, una polizza di tutela legale permette all’assicurato di difendersi sia in sede civile che in sede penale tramite avvocati e tecnici liberamente scelti, fino all’ultimo grado di giudizio.

    

Abbiamo lavorato per affrontare al meglio questa nuova normativa: siamo a disposizione per indicarle le soluzioni più efficaci che abbiamo identificato.